Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
(ex Art.5 c.1 D.Lgs.33/2013 e art.2 c.9-bis L.241/1990 e ss.mm.ii.)
Unità Organizzativa: Affari Istituzionali e Generali
Accesso Civico Semplice
Che cos’è
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque” di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione, nei casi in cui quest’ultima sia stata omessa.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico “semplice”:
- è riconosciuta a chiunque
- è gratuita
- non deve essere motivata
- deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
- deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Come presentare l’istanza
L’istanza può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
- telematicamente, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata ast.pesarourbino901@emarche.it, secondo le modalità prescritte dall’art.65 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
- via posta ordinaria all’indirizzo: Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Piazzale Cinelli n.4 – 61121 Pesaro (PU)
- direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda in piazzale Cinelli 4 – 61121 Pesaro (Piano terra)
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dott.ssa Monja Marinelli – tel 0721366325
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Modulo per richiesta di accesso civico “semplice” D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Ultima modifica: | Marzo 19, 2024 | Download |
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e la relativa omissione, provvede a garantire la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto nella sezione Amministrazione trasparente del sito web www.ospedalimarchenord.it. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Potere sostitutivo
In caso di ritardo o mancata risposta, la richiesta può essere inviata al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9 bis L. n.241/1990 e ss.mm.ii., nella persona del Direttore Amministrativo mediante le modalità di cui sopra.
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Modulo per richiesta di accesso civico “semplice” al titolare del potere sostitutivo D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Ultima modifica: | Marzo 19, 2024 | Download |
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