Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori
(ex Art.5 c.2 D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Accesso Civico Generalizzato
Che cos’è
Con il D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii. l’accesso civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le Linee Guida dell’ANAC con la deliberazione n. 1309/2016 rinominano tale diritto come “accesso generalizzato”.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
– all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Come presentare l’istanza
L’istanza può essere presentata:
• per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata ast.pesarourbino901@emarche.it, secondo le modalità prescritte dall’art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii;
• per via postale all’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Piazzale Cinelli n. 4 – 61121 Pesaro (PU);
• di persona presso l’unità organizzativa competente oppure presso il Servizio di Protocollo Generale con sede in Piazzale Cinelli n. 4 – Pesaro (Piano terra).
Il rilascio di documenti, informazioni o dati è gratuito, salvo – in conformità alla disciplina prevista per l’accesso ai documenti amministrativi – il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall’Azienda per la riproduzione su supporti materiali nella seguente misura:
– Euro 0,30 a pagina (facciata) per riproduzioni formato A4
– Euro 0,60 a pagina (facciata) per riproduzioni formato A3
– Euro 24,00 per riproduzione su supporto CD
E’ prevista anche la possibilità di spedizione postale dei documenti. In tal caso la spedizione avviene con raccomandata postale A.R. alla tariffa forfettaria quantificata nella misura di Euro 6,00 e, pertanto, il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
Il procedimento di accesso civico “generalizzato” si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Per maggiori dettagli si rimanda al “Regolamento in materia di accesso a documenti, dati e informazioni”.
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