Informazioni generali sulle attività dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera scelta
Il Medico di Medicina Generale (MMG), detto anche Medico di famiglia, assiste tutta la popolazione al di sopra dei 14 anni. Il Pediatra di Libera Scelta, o Pediatra di famiglia, è il medico di fiducia di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni ed è il medico preposto alla tutela dell’infanzia, dell’età evolutiva e dell’adolescenza. Tuttavia, qualora la famiglia lo desideri, nel periodo che va dai 6 ai 14 anni, la scelta fra medico di famiglia e pediatra è a discrezione della famiglia.
Organizzazione generica degli ambulatori dei MMG o dei Pediatri
L’ambulatorio del Medico di famiglia o del Pediatra di libera scelta è – di norma – aperto cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. L’orario di apertura deve essere esposto all’ingresso dello studio medico.
L’attività dei medici e pediatri è prestata nei loro studi o – solo quando lo ritengono necessario – anche a domicilio. Gli assistiti, di norma, possono richiedere le visite domiciliari entro le ore 10 e devono essere effettuate entro le 12 del giorno successivo.
In seguito alla visita dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, gli stessi indicheranno le cure necessarie, provvederanno ad indicare le visite e gli approfondimenti da effettuare, o a richiedere esami di laboratorio o ricoveri in ospedale.
Per visite urgenti o per ricette di farmaci, qualora il proprio medico di famiglia sia organizzato in forma associata con altri medici di famiglia, l’assistito può rivolgersi anche ad un altro medico aderente alla stessa forma associativa. In caso di assenza, per ferie o malattia, il medico ha il compito di informare i propri assistiti sul sostituto a cui rivolgersi.
Durante le ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, per problemi che hanno carattere d’urgenza ci si deve rivolgere al medico di continuità assistenziale (ex guardia medica).
Le certificazioni del MMG e del Pediatra
I medici e pediatri rilasciano le seguenti certificazioni gratuite:
– certificati di malattia per i lavoratori dipendenti;
– certificati di riammissione agli asili nido, alle scuole materne, dell’obbligo e secondarie superiori;
– certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche nell’ambito scolastico a seguito di specifica richiesta della autorità scolastica competente
Le certificazioni a pagamento sono le seguenti:
– Certificati di buona salute quando non è richiesto dalla legge;
– certificati ad uso assicurativo;
– certificati di guarigione degli addetti alle industrie alimentari;
– richieste di invalidità;
– certificati per attività ricreative, ginniche o ludico-sportive;
– certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
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